Benvenuto sul portale dei Servizi Demografici Online di Città di Castello

 

COSA BISOGNA SAPERE

L'utente che vorrà ottenere il rilascio di certificazione on-line potrà accedere ai servizi tramite identità digitale.
Il Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), prevede misure orientate a semplificare e accelerare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.
Il DL Semplificazioni apporta modifiche significative al Codice dell'Amministrazione Digitale e introduce importanti novità in merito all'identità digitale e all'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.
Dal 28 febbraio 2021, alle Pubbliche Amministrazioni è fatto divieto di rinnovare credenziali diverse da SPID, CIE o CNS, per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete. A partire da questa data, per accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni sarà necessario utilizzare una delle seguenti modalità:
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
CIE (Carta di Identità Elettronica),
CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Le credenziali diverse da SPID, CIE o CNS già rilasciate prima del 28 febbraio potranno essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021.
 
Dopo questa data non sarà più possibile accedere ai servizi tramite il metodo "Identificativo  utente e password" e le credenziali non saranno più utilizzabili dopo il 30 settembre 2021.
 
Le misure del DL Semplificazioni hanno lo scopo di:
favorire la diffusione dei servizi in rete,
agevolare l'accesso ai servizi da parte di cittadini e imprese,
assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali,
rafforzare l'utilizzo dei dati e di strumenti digitali.
 

CERTIFICATI: COSA SONO E A COSA SERVONO

Certificato di stato di famiglia: la certificazione anagrafica di Stato di Famiglia riporta l'insieme delle persone iscritte nella "scheda di famiglia", cioè dell'insieme delle persone coabitanti (abitanti nello stesso alloggio) e che possono essere legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione o tutela.
Certificato di residenza: si tratta del certificato anagrafico più frequentemente richiesto in quanto riporta il contenuto, relativo al cittadino, della registrazione dell'Anagrafe della popolazione residente. Il certificato di residenza dimostra che un cittadino risulta iscritto nell'anagrafe della popolazione residente di quel Comune.
Certificato di cittadinanza: è il certificato che attesta la cittadinanza dell'intestatario.
Certificato di esistenza in vita: è il certificato che attesta l'esistenza in vita.
Certificato di stato libero: è il certificato che attesta lo stato civile libero dell'intestatario (celibato/nubilato, vedovanza, libertà di stato a seguito di divorzio).
Certificato anagrafico di nascita: il certificato anagrafico di nascita attesta l'evento della nascita dell'intestatario (nome, cognome, data e luogo di nascita).
Certificato anagrafico di matrimonio: il certificato anagrafico di matrimonio attesta l'evento del matrimonio (nomi e cognomi degli sposi, data e luogo del matrimonio).
Certificato anagrafico di decesso: il certificato anagrafico di decesso attesta l'evento del decesso dell'intestatario (nome, cognome, data e luogo di decesso);
 

ATTENZIONE: Tutti i certificati e gli estratti dello Stato Civile (certificato/estratto di nascita, certificato/estratto di morte, certificato/estratto di matrimonio) debbono essere richiesti esclusivamente al Servizio di Stato Civile.

 

COME FARE

Accedendo al portale tramite SPID, CIE o CNS è possibile richiedere i propri certificati anagrafici e quelli intestati ad un componente della propria famiglia anagrafica. È possibile compilare altresì l'autocertificazione corrispondente al tipo di certificato richiesto.
Il rilascio dei certificati di terze persone è limitato ai certificati di residenza e di stato di famiglia.
Il certificato verrà generato dal sistema come un file in formato pdf che potrà essere scaricato e salvato sul proprio pc oppure inviato via e-mail, o PEC.
La stampa del file contiene in calce il timbro digitale che permette, attraverso un apposito software, il controllo della conformità del documento stampato rispetto a quello originale emesso.
Tale controllo può essere fatto attraverso qualsiasi software per pc, tablet o smartphone di lettura di codici qr-code.
Se il certificato richiesto è soggetto all'imposta di bollo (valore corrente € 16,00), l'utente dovrà, una volta stampato il certificato, applicare ed annullare la marca da bollo con data uguale a quella dell'emissione dello stesso. 
Il sistema produce sul certificato stesso una specifica indicazione dell'obbligo di assolvimento, liberando da qualsiasi responsabilità il Comune in merito alla non successiva apposizione della specifica marca.
I certificati emessi sono utilizzabili una sola volta: la riproduzione plurima dello stesso certificato deve considerarsi illecita, comportando ogni singolo l'obbligo del versamento dell'imposta di bollo se prevista dalla tipologia del certificato stesso. I contravventori saranno perseguiti nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
Quindi i certificati emessi online:
hanno la stessa validità di quelli rilasciati presso gli sportelli demografici;
sono immediatamente disponibili nell'area riservata dell'utente dopo la richiesta;
sono emessi esclusivamente in formato PDF (estensione ".pdf");
hanno un Codice Identificativo Unico (ID) e un timbro digitale che ne garantisce l'unicità e l'integrità.
 

SI RICORDA CHE

Dal 1° gennaio 2012 (così come definito dall'art. 15 L. 183/2011) le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
In data 15 settembre 2020 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni)
L'art. 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione (esempio Banche, Assicurazioni, Federazioni Sportive etc.)
Infatti, mentre prima dell'entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com'era previsto dall'art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.
Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all'art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l'obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.

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